18. 12. 2000 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 346/21
CAPI I
DIGNITA'
Articolo 1
Dignità umana
La dignità umana è inviolabile . Essa deve essere rispettata.Articolo 2
Diritto alla vita
1. ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo 3
Diritto all'integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
- il consenso libero e informato della persona interessata secondo le modalità definite della legge.
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone.
- il divieto di fare del corpo umano e delle parti in quanto tali una fonte di lucro.
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
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